MUD Modello Unico per la dichiarazione Ambientale
Secondo quanto previsto dalla Legge 70/94, ogni anno, le imprese che producono o gestiscono rifiuti, e quelle che producono, immettono sul mercato e riutilizzano imballaggi, devono presentare il modello unico di dichiarazione ambientale, detto MUD.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2005 – che si riferisce ai dati del 2004 – comporta alcune differenze rispetto all’anno passato.
Infatti sulla G.U. del 30/12/2004, n. 305, è stato pubblicato il D.P.C.M. 22/12/2004 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2005 – cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori uso”, che va ad integrare il preesistente D.P.C.M. del 24/12/2002.
Ai sensi del nuovo D.P.C.M. il modello rimane sempre articolato in due capitoli, come nell’anno passato:
– Capitolo 1 – Rifiuti (“comunicazione rifiuti”);
– Capitolo 2 – Emissioni (“dichiarazione INES”).
Il D.P.C.M. 22/12/2004 aggiunge solamente al preesistente Capitolo 1 del MUD una sezione relativa ai veicoli fuori uso. A seguito di tale integrazione il Capitolo 1 del MUD risulta quindi così articolato:
– “comunicazione rifiuti”, invariata rispetto all’anno passato;
– “comunicazione veicoli fuori uso”, introdotta dal nuovo D.P.C.M..
La nuova sezione relativa ai veicoli fuori uso dovrà essere compilata dai soggetti individuati dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 209/2003 (autodemolitori, rottamatori, frantumatori), che comunque non rappresentano nuovi soggetti tenuti alla presentazione del MUD. Si tratta infatti di soggetti che risultavano già obbligati a presentare il MUD anche negli anni passati e che dal 2005 dovranno utilizzare le nuove schede a loro appositamente dedicate.
La nuova sezione, da presentarsi esclusivamente su supporto magnetico, dovrà essere inviata con le abituali modalità (via posta o via telematica).
Il D.P.C.M. 22/12/2004 ha anche sostituito l’allegato 2 al D.P.C.M. 24/12/2002, aggiornando la classificazione Istat (Ateco 2002).
Rimangono quindi immutati i soggetti obbligati alla presentazione del modello, le modalità di presentazione da parte delle aziende ed i relativi diritti di segreteria.
I soggetti che presenteranno la comunicazione MUD-Rifiuti e la comunicazione MUD-Veicoli Fuori Uso in plichi distinti pagheranno un diritto di segreteria per ogni plico.
1. Integrazione al MUD della “comunicazione IPPC”
ll Capitolo 2 – emissioni – del MUD è relativo alla dichiarazione INES. La dichiarazione INES è una comunicazione annuale, stabilita dall’articolo 10 del D.Lgs. 04/08/1999, n. 372, relativa alle emissioni in aria e acqua derivanti dalle attività industriali individuabili come attività IPPC.
Il D.P.C.M. 24/12/2002 ha integrato la “comunicazione IPPC” al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) definito dalla legge 70/1994.
La dichiarazione INES deve essere presentata da tutti i gestori di complessi IPPC nelle cui emissioni in aria e/o in acqua è presente almeno un inquinante di cui alle tabelle 1.6.2 o 1.6.3 riportate nell’allegato 1 al D.M. 23/11/2001 in quantità superiore al valore soglia corrispondente riportato nelle stesse tabelle.
La presentazione del capitolo emissioni del MUD (cioè della “comunicazione IPPC”) dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, come previsto dall’articolo 4, comma 4, del D.M. 23/11/2001.
Per informazioni le aziende possono essere indirizzate al sito www.dichiarazioneines.it
2. Possibilità di invio telematico del MUD
In caso di compilazione informatica della comunicazione rifiuti, in alternativa alla modalità di invio dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di Commercio, questa può essere spedita per via telematica utilizzando la smart card contenente la firma digitale.
Per inviare telematicamente la comunicazione rifiuti, una volta compilata tramite software, bisogna collegarsi al sito www.mudtelematico.it.
Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza potranno inviare telematicamente le comunicazione rifiuti compilate per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che dovrà essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
3. Semplificazione della compilazione dei MUD presentati su supporto cartaceo
Anche per il 2005 i produttori che non producono più di 3 rifiuti e che per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari, possono adempiere all’obbligo compilando una dichiarazione semplificata contenente solo 2 fogli e, eventualmente, le pertinenti schede della Sezione Imballaggi).
Rispetto al 2004 rimangono inalterati:
· soggetti tenuti all’adempimento [.pdf]
· le modalità di presentazione e i diritti di segreteria [.pdf]
· la modulistica cartacea (pdf)
Per la compilazione e presentazione del MUD 2005 su supporto magnetico è stato realizzato lo specifico software.
NON può essere utilizzato il software di compilazione del MUD utilizzato l’anno passato.
Il MUD va presentato alla Camera di Commercio e deve essere accompagnato dall’attestazione del pagamento del diritto di segreteria di 10 Euro (se si utilizza il supporto magnetico), o di 15 Euro (se si utilizzano i moduli di carta); ma, attenzione, l’uso del supporto magnetico è obbligatorio per i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti (ma non per i produttori).
I dischetti contenenti il programma per la presentazione su supporto magnetico possono essere prelevati facendo un click sulle icone poste in fondo a questa pagina, i moduli sono in formato PDF, per leggerli è necessario il programma Acrobat Reader, che si può scaricare gratuitamente.
Utilizzare il software comporta diversi vantaggi: il diritto di segreteria ha un costo ridotto, sono presenti alcuni controlli di congruità, che rendono più difficile commettere errori nella compilazione, si elimina la possibilità che siano commessi errori da parte della Pubblica Amministrazione in fase di informatizzazione dei dati.
Nel MUD Capitolo 1 sono contenute:
– la denuncia annuale dei rifiuti a carico delle imprese che producono e gestiscono rifiuti pericolosi di qualsiasi provenienza e rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali;
– la dichiarazione annuale dei rifiuti urbani raccolti e trattati a carico dei comuni;
– la dichiarazione annuale degli imballaggi prodotti, immessi sul mercato e riutilizzati
– comunicazione veicoli fuori uso, introdotta dal nuovo D.P.C.M..
I soggetti obbligati sono stabiliti dal Decreto Legislativo 22/97 (articolo 11, commi 3 e 4, per quanto riguarda i rifiuti; articolo 37, comma 2, per quanto riguarda gli imballaggi); sono inoltre specificati nelle istruzioni scaricabili da questa pagina. Ogni dichiarazione segue la propria normativa di riferimento, sia come contenuto dell’obbligo sia come sanzioni, ma tutte sono presentate con un unico modulo, alla stessa scadenza, allo stesso sportello (la Camera di Commercio), che provvederà a trasmettere le singole parti della dichiarazione alle amministrazioni di competenza.
Per risolvere ulteriori dubbi sulle modalità di compilazione ci si può rivolgere alla propria Camera di Commercio o alla propria Associazione di Categoria. Ma molte risposte si possono trovare anche in rete: ad esempio Ecocerved, società specializzata del sistema camerale in materia ambientale, pubblica nel suo sito Internet i quesiti più frequenti, con le relative risposte.
I dati raccolti attraverso il MUD sono sottoposti ad un attento processo di correzione statistica e successivamente trasmessi agli organismi competenti; i principali dati aggregati, a livello nazionale e regionale sono disponibili sul sito di Infocamere, la società consortile informatica della Camera di Commercio