Registro Protesti

Il Registro Informatico dei Protesti provvede alla pubblicazione ufficiale dell’Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell’elenco stesso gia’ effettuata dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, n.77.

Il Ministero dell’Industria, affidando alle Camere di Commercio con il Decreto n. 316/2000 l’attuazione del Registro Informatico dei Protesti, ha inteso assicurare la completezza, l’organicità, la tempestività e l’informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale, le notizie dei protesti accrescono il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali e dell’affidabilita’ di un soggetto o di un impresa.

Il protesto e’ un atto autentico con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione di una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno

 Nel Registro sono iscritti i dati relativi a:

I protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari, di assegni bancari, nonchè le dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione;

le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari.

Il Registro Informatico Protesti contiene i protesti levati negli ultimi 5 anni e non cancellati.

Il Registro Informatico dei Protesti e’ accessibile al pubblico presso i terminali delle Camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse.

La consultazione ha luogo su scala nazionale e la Camera di Commercio, su richiesta dell’interessato, rilascia la visura nominativa o certificato protesti.

La Legge n. 235, 18 Agosto 2000 consente di effettuare, presso le Camere di Commercio, la cancellazione dei titoli cambiari o vaglia cambiari entro un anno dalla data di levata, trascorso tale termine il titolo dovrà, prima che si possa procedere alla cancellazione, essere riabilitato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

La Camera di Commercio ha competenza territoriale provinciale per cui, anche in materia di cancellazioni dal Registro Informatico, la sua competenza e’ circoscritta ai protesti di titoli levati nella provincia di riferimento.

Diversa disciplina legislativa riguarda l’assegno bancario poichè anche se pagato entro i 60 giorni dalla data di levata del protesto, rimane, per un certo tempo (un anno prima che si possa procedere alla Riabilitazione) , sul Registro informatico Protesti  (sentenza Corte Costituzionale del 12 Marzo 2003 n. 70).

E’ prevista la cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errore/illegittimità della levata ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del competente Tribunale.