Il superbonus del 110%, introdotto con il decreto Rilancio, può essere anche utilizzato per la sostituzione dei serramenti per finestre e degli infissi del proprio appartamento. Una delle condizioni necessarie per poter accedere a questo superbonus è quella che gli altri interventi vengano effettuati dal primo luglio a 31 dicembre 2021.
La detrazione, in generale, passa dal 50% al 110% in tutti quei casi che riguardano le grandi ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche della propria casa o del proprio condominio. Nel caso in cui non si riuscisse ad accedere a questa vantaggiosa detrazione, c’è sempre la possibilità di usufruire quella classica del 50% della spesa.
Bonus finestre: quando è possibile
Per accedere al maxi-sconto del 110% anche per sostituire gli infissi del proprio appartamento, è necessario che gli interventi di riqualificazione energetica avvengano contestualmente. In particolare, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione potenziata al 110% spetta per i seguenti interventi trainanti:
- interventi sugli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30mila euro).
- isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (in questo caso, la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa non superiore a 60mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
- interventi sulle parti comuni degli edifici, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento a condensazione o a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, “anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici”;
In uno di questi casi, definiti trainanti, la detrazione del 110% o lo sconto in fattura si applicano anche per gli ulteriori interventi di risparmio energetico: per esempio, l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive d’infissi e di schermature solari. La condizione minima per accedere al superbonus è che, in seguito gli interventi programmati, la classe energetica del nostro immobile possa aumentare di due classi energetiche.
Bonus infissi al 50%
Se hai bisogno di sostituire solo le finestre, gli infissi o acquistare tende da sole senza fare contestualmente altri lavori di ristrutturazione energetica. In questo caso il bonus di cui potrai usufruire sarà quello del 50% del costo finale per tutte quelle spese che vengono effettuate entro il 3 dicembre 2020.
In altre parole, il costo viene sostenuto interamente ma la metà può essere portata in detrazione e recuperata in 10 anni attraverso 10 rate di pari importo.
Quali sono i lavori trainanti
Il decreto, all’articolo 119, chiarisce quelli che sono gli interventi definiti trainanti e per cui spetta la detrazione al 110%. Nel caso si facesse anche solo uno di questi grandi lavori di ristrutturazione energetica, è possibile estendere la detrazione anche a d altri interventi. La cosa importante è che questi lavori abbiano sempre a che fare con la rivalutazione energetica dell’immobile.
Per i lavori di efficientamento energetico bisognerà dimostrare, tramite l’attestato di certificazione energetica, di aver migliorato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta”.
Un altro aspetto fondamentale e che va sottolineato è che, questo tipo di bonus, non è applicabile alle seconde case di proprietà, ma esclusivamente alla prima casa.
Questi sono i lavori a cui si estende il bonus nel caso in cui venissero fatte grande opere di ristrutturazione energetica:
- altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, con un massimale di spesa pari a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, con un massimale di spesa pari a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, con un massimale di 3mila euro.