Busta paga: cosa fare per ricevere le differenze retributive non versate

Sebbene possa risultare difficile da credere, lo sfruttamento sul lavoro è tutt’altro che un brutto ricordo del passato.

Ancora oggi molti lavoratori non ricevono uno stipendio adeguato al numero di ore e alla complessità delle mansioni che svolgono.

In base a quanto stabilito dalle leggi in vigore, infatti, il datore di lavoro deve corrispondere al collaboratore una retribuzione proporzionata sia alla quantità che alla qualità del lavoro prestato e spetta ai Ccnl di categoria stabilirne la relativa quantificazione.

Ciò significa che è diritto del lavoratore sottopagato pretendere la corresponsione delle differenze di retribuzione maturate.

Per farne richiesta egli ha 5 anni di tempo, che decorrono dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Se il datore licenzia il lavoratore in seguito alla legittima richiesta da parte di costui del pagamento di una giusta retribuzione, il licenziamento è nullo, pertanto il lavoratore ha il diritto sia ad essere reintegrato che ad ottenere il pagamento delle differenze di stipendio oltre a poter ricorrere ad eventuali cause per differenze retributive e giusta retribuzione come da ccnl.

I requisiti per i quali è possibile far causa

Ovviamente, affinché si possa intentar una causa per motivi inerenti la differenza retributiva e una giusta retribuzione, bisogna che sussistano determinate condizioni.

Vediamo di chiarire alcuni punti essenziali:

  • le differenze retributive costituiscono il corrispettivo che il lavoratore avrebbe dovuto percepire secondo quanto stabilito dalla legge ma che il datore di lavoro non ha corrisposto (può trattarsi di tredicesime o quattordicesime non in regola, di ferie non godute, mensilità saltate ecc.);
  • il diritto del lavoratore a richiedere le differenze retributive esiste a prescindere dall’esistenza di un contratto scritto (quando gli viene chiesto, ad esempio, di svolgere ore di lavoro in più). Ciò premesso, tuttavia, è chiaro che la presenza di una carta scritta (busta paga, lettera di assunzione ecc.) in grado di sancire in modo chiaro ed inequivocabile il suddetto diritto, semplifica e velocizza l’iter del richiedente. Affidarsi alle sole dichiarazioni dei testimoni è sempre un rischio (o non ricordano o non si presentano o si contraddicono ecc.) ed il processo rallenta;
  • solo il documento scritto dà la possibilità di procedere con la richiesta di un decreto ingiuntivo, che costituisce la procedura più veloce ed economica. Entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, il dipendente deve presentare il ricorso alla sezione lavoro del tribunale, successivamente l’azienda, dopo la notifica, ha 40 giorni di tempo per fare opposizione o pagare;
  • non è previsto un tempo minimo da rispettare per procedere giudizialmente contro il datore di lavoro inadempiente, tuttavia, prima di proseguire con l’iter, si consiglia di agire con una semplice diffida da parte del proprio avvocato di fiducia.

Alternative alla causa giudiziale

La causa giudiziale non è l’unica strada possibile per farsi riconoscere il diritto alla corresponsione delle differenze retributive, poiché vi sono alternative meno complesse e costose.

Esse sono:

  • tentativo di conciliazione presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro). La richiesta deve essere presentata dal lavoratore con consegna a mano presso l’ufficio competente o con raccomandata con ricevuta di ritorno o con e-mail certificata specificando i propri dati anagrafici, il luogo di lavoro, il luogo dove la parte istante riceve le comunicazioni che riguardano la relativa procedura e l’esposizione dei fatti a motivo della richiesta stessa;
  • tentativo di conciliazione presso il sindacato, ovvero il lavoratore, prima di intentare la causa vera e propria, tenta di accordarsi con il proprio datore di lavoro assistito da un rappresentante sindacale.

Quando l’avvocato non è indispensabile

La legge prevede che il dipendente, durante il procedimento, sia assistito da un avvocato, a meno che non si tratti di cause che, ipoteticamente, abbiano un valore che non superi i 129,11 euro.

In questo caso, infatti, le parti possono convenire da sole in giudizio, anche se il processo presenta delle particolarità, ovvero:

  • il ricorrente espone oralmente la domanda al giudice, che fa redigere un processo verbale; in tal caso è la cancelleria che notifica al convenuto e all’attore la fissazione dell’udienza;
  • il domicilio deve essere eletto nella Repubblica Italiana e non nel comune in cui ha sede il giudice;
  • è sempre la cancelleria ad occuparsi di notificare alle parti ulteriori atti e memorie.