Prendere una multa non piace a nessuno, ma purtroppo capita. Ovviamente tutti dobbiamo seguire il codice della strada, tutti dobbiamo rispettare le normative, ma una distrazione, un parcheggio urgente, un limite di velocità superato anche di poco, un varco di una zona pedonale che ci sembrava aperto, può capitare. Sono tante le situazioni in cui, anche i più corretti e rispettosi possono cadere. Molte volte la multa è giusta e in tal caso si deve fare ammenda e riconoscere il proprio torto, ma ci sono anche situazioni dubbie dove l’eventuale trasgressione potrebbe non essere necessariamente sanzionabile. Vediamo qui quando è possibile contestare la multa con autovelox.
Contestare la multa con autovelox, quando e come
Iniziamo subito col dire che questi suggerimenti non vogliono essere un’istigazione al “fare un po’ come si vuole che tanto poi ci tolgono la multa”, ribadiamo il concetto che il codice della strada deve essere sempre rispettato per la sicurezza nostra e degli altri. Detto questo, ci sono effettivamente dei casi in cui la sanzione elevata con autovelox può essere annullata a causa di vizi di forma o di esecuzione.
Qui vedremo in generale una panoramica di tutte queste casistiche che puoi comunque approfondire sul portale soluzionemulta.it dove l’argomento viene trattato in modo esaustivo e dettagliato. Passiamo quindi alle diverse casistiche.
Autovelox non tarato
Non sempre capita, ma qualche volta sì, e questa è una di quelle circostanze in cui si può assolutamente contestare la sanzione elevata con autovelox. Se questo non è tarato, secondo la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 della Corte Costituzionale che ha acclarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, deve essere ritenuto valido il principio secondo il quale tutte le apparecchiature di misurazione devono essere periodicamente tarate e il loro corretto funzionamento verificato, inclusi gli autovelox.
Quando l’autovelox non è omologato
Se la multa si può contestare quando l’autovelox non è tarato, ancor più lo è se l’apparecchiatura non è omologata. Secondo l’art. 142 del Codice della strada, infatti, nello specifico al comma 6, viene specificato che le apparecchiature adibite al rilevamento dell’osservazione dei limiti di velocità siano considerate come prova se debitamente omologate. Eppure, sembra assurdo, ma la maggior parte dei dispositivi in questione è privo di omologazione.
Quando nel fotogramma ci sono due o più veicoli
Se l’autovelox fotografa non solo il veicolo del conducente a cui è stata elevata la sanzione, ma anche altri veicoli, la sanzione non può essere ritenuta valida in quanto non possono esservi prove che a superare tale limite sia effettivamente stato un veicolo piuttosto che un altro presente nel fotogramma. In questo caso, dunque, il verbale può essere contestato prorpio per inidoneità del fotogramma.
Quando la notifica avviene 90 giorni dopo l’infrazione
Molti automobilisti non sanno che la sanzione deve essere notificata entro i 90 giorni dal momento in cui si è verificata l’infrazione. A disporlo è lo stesso Codice della Strada, per cui le amministrazioni devono attenersi a tale tempistica. Alcune fanno decorrere i termini a partire dalla visione del fotogramma nel caso dell’autovelox e non dal momento dell’infrazione. In realtà questa non è una buona prassi, motivo per cui si può assolutamente contestare. Si possono superare i 90 giorni solamente nel caso in cui identificare il conducente sia difficoltoso.
Quando non viene indicata l’ordinanza prefettizia che la autorizza
Se nel verbale è assente l’indicazione dell’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione, la sanzione è incompleta e pertanto può essere annullata. Infatti, la sanzione senza obbligo di fermare le auto immediatamente, è possibile solamente su autostrade e strade extraurbane principali, diversamente, nelle altre casistiche, occorre l’autorizzazione del Prefetto mediante ordinanza apposita.
Quando ricorrere
Abbiamo visto tutti i casi in cui si può fare ricorso al Giudice di Pace e contestare le eventuali sanzioni, ovviamente bisogna essere certi della possibilità di ricorrere, si può quindi far visionare il verbale a un esperto consulente e procedere secondo le indicazioni ricevute.